Art. 1.
(Istituzione di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Sicilia in Messina).

      1. È istituita una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, con sede a Messina e con circoscrizione comprendente la provincia di Messina.
      2. La data di inizio del funzionamento della sezione staccata di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.